Quest’azienda, della quale dichiaro di essere il datore di lavoro
RITIENE INACCETTABILE
e contrario ai principi etici perseguiti, a partire dal ritenere che la dignità degli individui non può essere mai violata, qualunque atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, come definite nell’Intesa regionale tra Confapi e CGIL, CISL e UIL, al punto 3 del testo dell’Accordo del 10/11/2020 e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno intraprese.
Conferma che, ai sensi dell’Accordo del 10/11/2020 per molestie o violenza nei luoghi di lavoro si intende quanto stabilito nelle Descrizioni (punto 3 del testo) qui di seguito riportate:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.
Riconosce, inoltre che qualunque atto, prassi e/o comportamento che si configuri in molestie o violenza sul lavoro deve essere denunciata al pari di qualsiasi atteggiamento, atto e/o comportamento violi la dignità. Sono oggetto della presente Dichiarazione tutti gli episodi o le prassi qui richiamate che si verificano in occasione di lavoro e, pertanto, anche fuori dal luogo di lavoro e/o dall’azienda.
Ricorda che nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettato ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate sui principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell’Accordo del 10/11/2020.
Si garantisce che la vittima che segnalerà non dovrà sopportare alcun onere, tra cui quello del trasferimento, anche se a garanzia della sua tutela e incolumità, se non dietro specifica richiesta.
Il colpevole, accertata la sua responsabilità, potrà subire azioni disciplinari, fino al licenziamento. L’impegno è di procedere con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di tutte le persone coinvolte.